Art. 3.
(Società immobiliari di quote volume).

      1. Entro tre mesi dalla data di definizione del censimento di cui all'articolo 1, i comuni promuovono la costituzione da parte dei concessionari delle quote volume di apposite società di capitale aventi come scopo sociale il recupero ambientale e paesaggistico nonché la valorizzazione degli investimenti impegnati negli immobili in oggetto rispettivamente tramite la demolizione degli edifici censiti e la realizzazione di altri edifici nei luoghi legittimamente individuati.